610.
Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche
nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione
e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne
l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia Nazionale per
lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica", di seguito denominata
"Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello
periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali
ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica
e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di
competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali
in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione
tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L'organizzazione dell'Agenzia, con
articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti
attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)
e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al
fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa
della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari.
Con il regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione
organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali
nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale
gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione,
per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi',
le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti
di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche' costituite mediante
procedure selettive di natura concorsuale.